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Ordinanza — n. 16875/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as criminal offense was not extinguished by prescription before the lower court's judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16875/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the criminal offense could not be considered extinguished by prescription prior to the Palermo Court of Appeal's judgment. The appellant argued for prescription, but the court found no legal basis to support that the statute of limitations had expired before the final decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The court ruled that an appeal is inadmissible when the prosecution is not extinguished by prescription at the time of the lower court's judgment, as the statute of limitations must be calculated up to that specific date.

Parole chiave

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criminal prescription statute of limitations inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural costs criminal procedure time bar ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMINARA GIUSEPPE ANTONIO nato a MERATE il 19/07/1971 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili avendo la Corte indicato le ragioni per le quali il reato non poteva considerarsi estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata (pagg. 3-4); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'1 dicembre 2021. Il Consi 'ere estensore Il Presi ente LENA DEPOSITATO IN