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Ordinanza — n. 16873/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16873/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16873/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTA KEBBA nato il 11/12/1994 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché generici e manifestamente infondati rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata; in particolare:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16873/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTA KEBBA nato il 11/12/1994 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché generici e manifestamente infondati rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata; in particolare:

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale complessità della procedura impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione ripetibili dell'avvocato addebito di tasse
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTA KEBBA nato il 11/12/1994 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché generici e manifestamente infondati rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata; in particolare:

a) il primo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni unite secondo cui, in tema di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, la verifica della "speciale tenuità" rilevante per il riconoscimento dell'attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 62, n. 4 cod. pen. attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, in motivazione;

b) il secondo è il terzo motivo, relativi alla dosimetria della pena ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono sostanzialmente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 dicembre 2021. Il Consi re estensore Il Presid te , DEPOSITATO IN CA ERIA oggi. __