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Ordinanza — n. 16872/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and repetitive grounds regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16872/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giointami Armando inadmissible. The appellant argued for the recognition of generic mitigating circumstances, but the court found these grounds too general and merely repetitive of arguments already adequately evaluated by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide specific reasons distinct from those already examined by the court of first instance.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal repetitive grounds Corte di Cassazione procedural costs Cassa delle ammende alleged mitigating factors ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORNTAMI ARMANDO nato Albania il 03/07/1992 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche inammissibile perché generico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato e sostanzialmente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dal giudice di merito; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 dicembre 2021. Il Consi re estensore Il Presid nte DEPOSITATO IN CANCE ERIA O 2 MA @g