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Ordinanza — n. 16871/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16871/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16871/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO SEVERINO nato a GRUMO NEVANO il 17/03/1973 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAditereverso—affel:ferrti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, emesso ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., e perché non consentito dalla legge; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, dicembre 2021. --> Il Consigli e estensore Il Pre ente F DEPOSITATO IN CAN4ik ERIAIt_ CANC

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16871/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., e perché non consentito dalla legge; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, dicembre 2021. --> Il Consigli e estensore Il Pre ente F DEPOSITATO IN CAN4ik ERIAIt_ CANC

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale addebito di tasse condono delle spese procedurali ripetibili sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO SEVERINO nato a GRUMO NEVANO il 17/03/1973 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAditereverso—affel:ferrti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, emesso ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., e perché non consentito dalla legge; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, dicembre 2021. --> Il Consigli e estensore Il Pre ente F DEPOSITATO IN CAN4ik ERIAIt_ CANC