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Ordinanza — n. 16870/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and violating procedural law requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16870/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by JLAIBI HICHAM and EL BAKRAOUI MOURAD inadmissible. The appellants argued for a violation of law regarding the non-recognition of mitigating circumstances, but the court found their arguments entirely generic. Consequently, the appeals were rejected under Article 448, paragraph 2, letter b, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.: Appeals must be specific; generic arguments alleging violations of law without precise identification of the contested legal provisions are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argument Code of Criminal Procedure mitigating circumstances procedural requirement attenuazione libera della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JLAIBI HICHAM nato il 12/07/1992 EL BAKRAOUI MOURAD nato il 04/08/1989 avverso la sentenza del 17/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMO4attravvisereffel~ udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo dei ricorsi; ritenuto che il motivo, con cui si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, è inammissibile perchè del tutto generico e per non essere consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 dicembre 2021. Il Consiglier estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANC A RIA oggi