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Ordinanza — n. 16869/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16869/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16869/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNARELLA GABRIELE nato a ROMA il 23/12/1996 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, non essendo stato spiegato nemmeno se ed in quale misura la perizia, volta a determinare l'imputabilità del ricorrente, dovesse essere disposta sulla base di una consulenza relativa alle condizioni psichiche dell'imputato allo stato attuale e non a quello esistente al momento della commissione del fatto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16869/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNARELLA GABRIELE nato a ROMA il 23/12/1996 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, non essendo stato spiegato nemmeno se ed in quale misura la perizia, volta a determinare l'imputabilità del ricorrente, dovesse essere disposta sulla base di una consulenza relativa alle condizioni psichiche dell'imputato allo stato attuale e non a quello esistente al momento della commissione del fatto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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spese di difesa ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale indennizzo del difensore d'ufficio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNARELLA GABRIELE nato a ROMA il 23/12/1996 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, non essendo stato spiegato nemmeno se ed in quale misura la perizia, volta a determinare l'imputabilità del ricorrente, dovesse essere disposta sulla base di una consulenza relativa alle condizioni psichiche dell'imputato allo stato attuale e non a quello esistente al momento della commissione del fatto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'1 dicembre 2021. Il Cons re estensore Il Presrte DEPOSITATO Ity2Ab ERA' • - i