Ordinanza — n. 16869/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNARELLA GABRIELE nato a ROMA il 23/12/1996 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, non essendo stato spiegato nemmeno se ed in quale misura la perizia, volta a determinare l'imputabilità del ricorrente, dovesse essere disposta sulla base di una consulenza relativa alle condizioni psichiche dell'imputato allo stato attuale e non a quello esistente al momento della commissione del fatto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16869/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNARELLA GABRIELE nato a ROMA il 23/12/1996 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, non essendo stato spiegato nemmeno se ed in quale misura la perizia, volta a determinare l'imputabilità del ricorrente, dovesse essere disposta sulla base di una consulenza relativa alle condizioni psichiche dell'imputato allo stato attuale e non a quello esistente al momento della commissione del fatto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNARELLA GABRIELE nato a ROMA il 23/12/1996 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, non essendo stato spiegato nemmeno se ed in quale misura la perizia, volta a determinare l'imputabilità del ricorrente, dovesse essere disposta sulla base di una consulenza relativa alle condizioni psichiche dell'imputato allo stato attuale e non a quello esistente al momento della commissione del fatto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'1 dicembre 2021. Il Cons re estensore Il Presrte DEPOSITATO Ity2Ab ERA' • - i