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Ordinanza — n. 16868/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic legal qualification of criminal facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16868/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by DOCI ARANIT inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified criminal facts under Article 73, paragraph 5 of the 1990 Decree. The court rejected this claim because the argument was structurally too generic and not permitted by law.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 36, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are structurally generic and not permitted by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal argument criminal qualification procedural costs Cassation review imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 36, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOCI ARANIT nato il 11/05/1987 avverso la sentenza del 20/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOeato-r~se-al-14-padi4— udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto del reato di cui al capo 1) della sentenza di applicazione di pena, che, a dire, del ricorrente, avrebbero dovuto essere ricondotti all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché non consentito dalla legge e perché strutturalmente del tutto generico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'l dicembre 2021. Il Consik1e estensore Il Presente DEPOSITAT