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Ordinanza — n. 16867/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed; procedural deadline exceeded by one day renders appeal inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16867/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Filippo Traina's appeal inadmissible because it was filed on July 1, 2021, one day after the statutory deadline for challenging the preliminary judge's June 10, 2021, ruling. The appellant argued for review of the lower court's decision, but the court strictly applied the procedural time limits governing appeals. Consequently, the appeal was rejected without substantive examination, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, regardless of minor delays or force majeure, as the right to appeal is strictly conditional upon timely filing.

Parole chiave

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untimely appeal procedural deadline inadmissible appeal statutory time limit court costs Cassation procedure strict compliance tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 163 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAINA FILIPPO nato a PALERMO il 13/01/1987 avverso la sentenza del 10/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMOdatcLal.13.4se-ailia--papt-1/4 udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che l'impugnazione della sentenza - emessa, letta e depositata all'udienza del 10 giugno 2021 - è stata proposta 1'1.7.2021 ed è dunque inammissibile perché tardiva; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, dicembre 2021. Il Con e iere estensore Il Presi ente DEPOSITATO IN CA NC oggi, . 02 ......