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Ordinanza — n. 16865/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16865/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16865/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANDOUBI SAIF nato il 19/03/1997 avverso la sentenza del 15/06/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAthert-e-avviscratte-parzti;, udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla congruità della pena, è inammissibile perchè del tutto generico e per non essere consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16865/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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modificazione delle conclusioni ammende per infrazione procedurale riesame dell'entità pena condono delle spese procedurali adeguamento della pena istanza di revisione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANDOUBI SAIF nato il 19/03/1997 avverso la sentenza del 15/06/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAthert-e-avviscratte-parzti;, udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla congruità della pena, è inammissibile perchè del tutto generico e per non essere consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'l dicembre 2021. Il Cons 'ere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA O