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Ordinanza — n. 16863/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and repetitive of already decided merits issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16863/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and failure to address specific arguments. The appellant's claims were found to be substantially repetitive of issues already examined and rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not provide specific arguments distinct from those already decided by the lower courts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive claims Corte di Cassazione procedural costs prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALERMO MARIA AGATA nato a CATANIA il 27/09/1986 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO fr Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata e, soprattutto, di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte; i motivi, sono, da una parte, sostanzialmente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito (pagg. 2 sentenza impugnata); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, dicembre 2021. Il Consrr6iere estensore DEPOSITATO IN CANCE RJA -,nT? O 2 MAG Qggi, I