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Ordinanza — n. 16861/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic; arguments merely repeat lower court decisions on liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16861/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments were deemed generic and failed to address the specific reasoning of the lower courts. The appellant's claims regarding criminal liability, sentencing calculation, and the denial of mitigating circumstances were found to be substantially repetitive of issues already adequately examined and rejected by the appellate and trial judges. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and distinct from the lower court's reasoning; generic arguments that merely reproduce the merits already decided by the judges of record are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive reasoning Cassation procedure procedural dismissal ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNINO MATTEO nato a PALERMO il 03/10/1981 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata e, soprattutto, di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte; i motivi, sia quello in ordine alla responsabilità, sia quelli relativi alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, sono, da una parte, sostanzialmente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito (pagg. 2 - quanto al tema della responsabilità - e 3, quanto a quello della dosimetria della pena e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisgii Roma, I'l dicembre 2021. Il Con re estensore Il Pr ente DEPOSITATO IN CANCELLERIA . oggi , . 0 p G 20