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Ordinanza — n. 16860/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding criminal liability and sentencing. The appeal is inadmissible. The appeal is inadmissible. The appeal is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16860/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mili AbdLwaed and Youssef Ghouati inadmissible. The appellants argued for a new evaluation of evidence concerning criminal liability, sentencing, and mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already dismissed by the lower courts without providing new substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and distinct from the lower court's reasoning; generic appeals that simply restate previously rejected arguments are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds repetitive arguments rejection sentencing review limits Italian procedural law condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILI ABDLWAED nato il 01/02/1986 YOUSSEF GHOUATI nato il 01/09/1993 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata e, soprattutto, di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte; i motivi, sia quello in ordine alla responsabilità, sia quelli relativi alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, sono, da una parte, sostanzialmente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito, e, dall'altra, volti a sollecitare una non consentita diversa valutazione delle prove; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, dicembre 2021. Il Consi ere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN IN CAN !IENA 2ggi, 0 2 M A