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Ordinanza — n. 16859/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the sentence imposed exactly matched the agreed terms with recognized mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16859/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court imposed a sentence that precisely matched the agreed terms. The defendant argued for different mitigating circumstances, but the court found the recognized generic mitigating factors were equivalent to the alleged aggravating ones. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; When the imposed sentence exactly matches the agreed terms following the recognition of mitigating circumstances deemed equivalent to alleged aggravating ones, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing agreement terms equivalent mitigating circumstances procedural costs award Cassazione ordinanza adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BENEDICTIS FLORA nato a NAPOLI il 22/04/1982 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Gigb>crersertri~, udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché, diversamente dagli assunti difensivi, con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., è stata inflitta esattamente la pena concordata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute, come richiesto dalle parti, equivalenti a quelle aggravanti; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 dicembre 2021. Il ConsicjJre estensore DEPOSITATO I