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Ordinanza — n. 16855/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal rights under Art. 599-bis c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16855/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a €3,000 fine. The appellant, Vincenzo Abruzzese, challenged the appellate court's sentence reduction based on a plea agreement, arguing a defect in the judgment's reasoning. The court ruled that the statutory power of waiver granted by Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure creates preclusive effects that bar any subsequent challenge to the agreed-upon sentence.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. The waiver of appeal rights pursuant to the plea agreement provisions creates preclusive effects that render any subsequent cassation appeal regarding the agreed sentence inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal rights plea agreement preclusion cassation inadmissibility Art. 599-bis c.p.p. procedural waiver effects motivi di cassazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
2-3o/ / 11o2_A_ La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 7972020(, ha riformato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale cittadino nei confronti di Abruzzese Vincenzo, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. , l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 599-bis cod. proc. pen
2-3o/ / 11o2_A_ La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 7972020(, ha riformato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale cittadino nei confronti di Abruzzese Vincenzo, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE VINCENZO nato a PAGANI il 02/06/1982 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

2-3o/ / 11o2_A_ La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 7972020(, ha riformato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale cittadino nei confronti di Abruzzese Vincenzo, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero, questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione;

Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. , l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'estensore Il Presidente Luci o Imperiali Gio nna Verga DEPOSITATO IN CA À