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Ordinanza — n. 16851/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of appeal rights regarding sentencing agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16851/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the right to contest the sentencing agreement during the appellate proceedings. The appellant argued violations of law and reasoning regarding her criminal responsibility and final penalty, but the court held that the statutory power to settle the case precludes subsequent challenges. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The power to settle the case granted by the new Art. 599-bis c.p.p. has preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal for cassation, rendering any subsequent challenge to the agreement inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal rights sentencing agreement inadmissible appeal preclusive effect criminal procedure code esame di cassazione corresponsabilità della vittima azione revocatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
E CONSIIDERATO IN DIRITTO La Corte di Appello di Genova con sentenza del 9/3/2021, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 599-bis cod. proc. pen
E CONSIIDERATO IN DIRITTO La Corte di Appello di Genova con sentenza del 9/3/2021, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO MARIA nato a ASTI il 19/12/1984 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAidato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ,(2

RITENUTO IN FATTO

E CONSIIDERATO IN DIRITTO La Corte di Appello di Genova con sentenza del 9/3/2021, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto la richiesta di concordato avanzata dalle parti, a seguito di appello proposto da Palumbo Maria avverso la sentenza di primo grado che l'aveva riconosciuta colpevole del delitto di rapina. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla ritenuta sua responsabilità ed al conclusivo trattamento sanzionatorio Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero, questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione;

Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'estensore Il Presidente Lucia mperiali ggvanria Verga