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Ordinanza — n. 16848/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence right and merit review in abbreviated appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16848/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for new evidence and challenged the factual reasoning regarding liability in the second-instance abbreviated trial. The court rejected these claims because new evidence is not a right in abbreviated appeals and factual assessments remain the exclusive domain of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In abbreviated appeals, parties lack the right to new evidence, and cassation courts cannot re-evaluate factual findings reserved to the trial judge.

Parole chiave

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abbreviated appeal procedure new evidence admissibility factual review powers cassation inadmissibility court costs and fines motivi di cassazione asserzione difendibile censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019
pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Rv.
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FELICI CESARE nato a ROMA il 24/03/1973 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIIDERATO IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma con sentenza del 26/2/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del Tribunale cittadino, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di De Felici Cesare, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - la mancata assunzione di una prova decisiva; - il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061), nel caso di specie esclusa sulla base di argomentazione non illogica, fondata sull'univoco materiale probatorio acquisito.

Il secondo motivo, con il quale si contesta anche l'attendibilità del riconoscimento effettuato, è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944;

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'estensore Il Presidente Luci mperiali Verga. DEPOSITATO IN CAO L