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Ordinanza — n. 16847/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence and invalid aggravating circumstance for robbery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16847/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Antonio Serra inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's reduction of an aggravating circumstance regarding the victim's age and the resulting sentence length. The court ruled that the first ground was a matter of merit already properly addressed by the lower court, while the second ground regarding sentencing discretion is excluded from cassation review under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Cassation review is barred for re-evaluating the congruity of the sentence as it falls within the discretion of the trial judge, and appeals based on purely merit-based factual assessments are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion criminal law aggravating circumstance robbery victim age aggravation penal code articles 132 133 maggiore età penale aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA ANTONIO nato a SPINAZZOLA il 14/12/1971 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Torino con sentenza del 27/11/2020 ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di Serra Antonio in relazione ai reati di rapina aggravata - eliminando un'aggravante - lesioni e e porto di un coltello, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. Ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante relativa all'età della vittima; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena inflitta.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso attiene ad una valutazione esclusivamente di merito ed è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ben evidenziato che il ricorrente consapevole dell'età della vittima non solo per essersi a lungo intrattenuto con questa nella sala giochi, ma anche per aver dichiarato, nel corso di conversazione intercettata, che la donn a poteva essere sua madre. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, in quanto la Corte ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato ad applicare un consistente aumento per la continuazione, né può ritenersi che questo sia maggiore di quello che sarebbe conseguito ad un cumulo materiale delle pene tra i diversi reati, giacché questo avrebbe portato ad un aumento massimo di pena detentiva di quattro anni e sei mesi, a fronte di quella di due anni e due mesi in concreto inflitta al ricorrente, prima della riduzione del rito.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'est sore Il Presidente Luci no I