Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and unsupported regarding aggravated robbery sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision on aggravated robbery, arguing against the applied sentence. The court rejected this, noting that the lower court's reasoning was logical and based on the gravity of the crime, not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if they are generic and manifestly unfounded, as substantive review is limited to cases of arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZO SAMUELE nato a PALERMO il 10/10/1999 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 10/12/2029ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del tribunale cittadino nei confronti di Palazzo Samuele in relazione alla rapina aggravata ascrittagli, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo dio impugnazione, in ordine al trattamento sanzionatorio applicatogli. Il ricorso è inammissibile, perché del tutto generico ed anche manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, con valutazione di merito tutt'altro che illogica, ha argomentato sulle ragioni - fondate prevalentemente sulla gravità del fatto - che hanno indotto a formulare un giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata aggravante, e quindi la condanna ad una pena attestatasi intorno ai minimi edittali.
Giova, peraltro, a tal proposito ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi - che non ricorre certo nel caso di specie - in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Rv. 268473). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'estenso re Il Presidente Lucia mperiali Janna Verga DEPOSITATO IN CANCELLERIA ti 2 MA N1