Italian court dismisses appeal for conditional sentence suspension as inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ionel Poenescu's appeal inadmissible without formalities. The appellant challenged a preliminary judgment applying a negotiated sentence for attempted extortion, claiming a violation of law regarding the denial of conditional sentence suspension. The court ruled the appeal failed to meet the specific grounds permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal must be lodged on one of the specific grounds listed in the statute; failure to do so renders the appeal inadmissible, and the appellant may be ordered to pay court costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POENUSCU IONEL nato il 07/01/1976 avverso la sentenza del 28/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANOpato avviso alle partn udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
POENESCU IONEL ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt.444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di tentata estorsione, la pena concordata tra le parti, deducendo violazione di legge per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'estensore Il Presidente Lucia penali Giovanna Verga D1,:EPTITAT0 IN CANCE ERA 4 02