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Ordinanza — n. 16837/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in lower court's credibility assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16837/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the lower court's credibility assessment and evidentiary renewal. The appellant argued that the appellate court failed to properly evaluate the victim's reliability and denied a necessary renewal of the investigation. The court ruled that such evaluations of credibility and the discretion to renew proceedings are exclusive powers of the trial judge, reserved for the merits, and that the lower court's reasoning was not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 364, 609, 616 c.p.p.; The cassation court cannot re-evaluate the credibility of witnesses or the necessity of renewing proceedings, as these are exclusive powers of the trial judge, and appeals based on mere dissatisfaction with the persuasiveness of the lower court's reasoning are inadmissible unless the reasoning is manifestly illogical.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility credibility assessment review renewal of investigation discretion manifest illogicality requirement exclusive power of trial judge procedura di revisione penale risarcimento alle vittime di reati risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICCIA VINCENZO nato a MADDALONI il 16/05/1989 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 23/2/2021, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale Noia nei confronti di Pelliccia Vincenzo in relazione al reato di cui all'art. 110, 628 comma 3 n. 1 cod. pen. con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, contestando il ricforrente il giudizio di attendibilità della persona offesa; - mancata assunzione di prova decisiva, con riferimento al diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

In tema di motivi di ricorso per cassazione, infatti, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulle ragioni dell'attendebilità oggettiva e soggettiva della denuncia della persona offesa, sui riscontri da questa ricevuta e, conseguentemente, nulla superfluità della richiesta rinnovazione dell'istruttoria in appello. La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, peraltro, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'est sore Il Presidente L Imperiali Giovanna Verga DEP