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Ordinanza — n. 16836/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible for improper grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16836/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Sanna Daniele inadmissible without formalities. The appellant challenged a first-instance judgment imposing a combined sentence for aggravated robbery, detention, and illegal weapon possession, arguing violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding acquittal. The court ruled that the appeal's grounds did not fall within the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis, and consequently ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; The appeal must be lodged on one of the specific grounds enumerated in the law, and failure to comply renders it inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 448 Code of Criminal Procedure improper grounds for appeal court costs and fine summary judgment dismissal rapina qualificata violazioni della legge sulle armi sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 129 cod. proc. pen
pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di rapina aggravata, detenzione e porto illegale di arma, ricettazione e danneggiamento, in continuazione tra loro, la pena concordata, deducendo violazione di legge e vizidi motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA DANIELE nato a CAGLIARI il 27/06/1983 avverso la sentenza del 19/11/2020 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIviso aa udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sanna Daniele ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di rapina aggravata, detenzione e porto illegale di arma, ricettazione e danneggiamento, in continuazione tra loro, la pena concordata, deducendo violazione di legge e vizidi motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila En.iro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'estensore Il Presidente Luc. pedali Giovanna Verga _ . DEPOSITATO IN DANCE-11MR g g