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Ordinanza — n. 16835/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on attempted robbery and extortion, rejecting constitutional challenge to expert role incompatibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16835/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Chillemi inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted robbery and extortion. The appellant argued that the expert's prior involvement in a related criminal proceeding violated constitutional incompatibility rules and questioned the sentencing logic. The court rejected these claims, noting the expert's independence was not compromised by previous analysis and that the denial of general mitigation and sentencing discretion were properly exercised by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 222 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The court holds that a criminal expert's prior role in a connected proceeding does not violate constitutional incompatibility, and the denial of general mitigation is valid when no positive elements are substantiated, while sentencing remains within the trial judge's discretionary bounds.

Parole chiave

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criminal expert incompatibility attempted robbery conviction general mitigation denial sentencing discretion review constitutional challenge rejection commisurazione della pena per rapina tentata estorsione permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 222 c.p.p.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - L'illegittimità costituzionale dell'art. 222 code.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - Piliero
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHILLEMI FRANCESCO nato a PALERMO il 02/02/1989 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 23/12/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei confronti di Chillemi Francesco in relazione ai reati di rapina tentata ed estorsione tentata, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - L'illegittimità costituzionale dell'art. 222 code. Proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere il ruolo di perito da parte di chi abbia svolto nell'ambito dello stesso o altro procedimento penale connesso la funzione non già di consulente tecnico, bensì di perito. - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena;

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, per la manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità proposta, come adeguatamente evidenziato dalla Corte territoriale con l'esposizione degli argomenti per i quali la posizione di terzietà del perito non può essere pregiudicata da una precedente analisi effettuata sull'imputato in altro procedimento. Del pari inammissibili sono gli altri motivi, essendosi la Corte territoriale adeguata al principio di diritto secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 26646001).

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'estensore Il Presidente no mperiali Giovanna Verga LuciC DEPOSITAT