Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16834/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming aggravated robbery aggravation requires specific disguise evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16834/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated robbery. The appellant argued that the aggravating circumstance of 'disguise' was unsupported by evidence beyond a dark face paint stain. The court ruled that a minor alteration of appearance sufficient to hinder recognition constitutes a valid disguise, rendering the appeal's factual contestation unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; In criminal proceedings regarding aggravated robbery, a claim of disguised identity is admissible if the defendant's behavior or the means used materially altered their appearance to hinder recognition, even if rudimentary.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility aggravated robbery circumstance disguise legal definition factual contestation standard right of defense balance infrazione qualificata aggravamento della pena altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019
Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRUCCI DARIO nato a CERIGNOLA il 25/05/1992 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 23/11/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GIP del Tribunale cittadino nei confronti di Perrucci Dario in relazione al reato di rapina aggravata, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per difetto di correlazione tra accusa e sentenza e per essersi riconosciuta l'aggravante del travisamento in presenza del solo fondotinta di colore scuro sul volto.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, dovendosi ritenere ormai pacifico l'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la cd. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Rv. 279335).

Analogamente, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Rv. 271667). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 Leste sore Il Presidente Lucia' Imperiali Giovanna Verga - DEPOSITATO IN C