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Ordinanza — n. 16833/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16833/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16833/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHKARA AZIZ nato il 21/04/1990 avverso la sentenza del 22/01/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZA!dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Il GIP del Tribunale di Monza con sentenza del 22/1/2021 ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Chkara Aziz ed altri le pene concordate dalle parti in relazione ai reati loro ascritti, unificati dalla continuazione. Chkara Aziz ha proposto ricorso per cassazione„ deducendo l'asserita illegalità della pena applicata. In data 7/7/2021 ha, poi, presentato rinunzia al ricorso, Pertanto, va precisato che il ricorso e' inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso, come sopra accennato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 591 c.p, art. 591 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16833/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. nei confronti di Chkara Aziz ed altri le pene concordate dalle parti in relazione ai reati loro ascritti, unificati dalla continuazione. Chkara Aziz ha proposto ricorso per cassazione„ deducendo l'asserita illegalità della pena applicata. In data 7/7/2021 ha, poi, presentato rinunzia al ricorso, Pertanto, va precisato che il ricorso e' inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso, come sopra accennato.

Parole chiave

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rinuncia al diritto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro della querela penale conseguenze del ritiro ricorso per cassazione rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il GIP del Tribunale di Monza con sentenza del 22/1/2021 ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 591 c.p
In data 7/7/2021 ha, poi, presentato rinunzia al ricorso, Pertanto, va precisato che il ricorso e' inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett.
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHKARA AZIZ nato il 21/04/1990 avverso la sentenza del 22/01/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZA!dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il GIP del Tribunale di Monza con sentenza del 22/1/2021 ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Chkara Aziz ed altri le pene concordate dalle parti in relazione ai reati loro ascritti, unificati dalla continuazione. Chkara Aziz ha proposto ricorso per cassazione„ deducendo l'asserita illegalità della pena applicata. In data 7/7/2021 ha, poi, presentato rinunzia al ricorso, Pertanto, va precisato che il ricorso e' inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso, come sopra accennato.

Sul punto, occorre ricordare che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art.616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921 ; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400): si ritiene equo determinare tale somma in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'est sore Il Presidente Lucia 111 Imperiali Giovanna Verga DEP(.13:77,17-,1 CA.NC