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Ordinanza — n. 16832/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and merits-based arguments regarding robbery qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16832/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a robbery charge was incorrectly qualified as consummated rather than attempted and challenged the identification evidence. The court rejected these claims as manifestly unfounded and reserved for the trial judge, citing established precedent that cassation courts cannot re-evaluate factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded or pertain to the merits, reserving the exclusive power of fact-finding to the trial judge.

Parole chiave

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inadmissibility manifest unfoundedness merits of the case robbery qualification factual findings court costs criminal appeal prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 615 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369
207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RABBONI DANIELE nato a MILANO il 23/06/1981 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 21/12/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del Tribunale cittadino nei confronti di RAoni Daniele in relazione a tre rapine aggravate, in continuazione tra loro, con la condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo due motivi di impugnazione: - violazione di legge, in relazione alla rapina di cui al capo C), per essere stato qualificato il reato come consumato, anziché meramente tentato; - vizio di motivazione in relazione alla rapina di cui al capo A).

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, in quanto dalle dichiarazioni della querelante, riferite nella sentenza impugnata, e non contraddette dal corriere che ha bloccato il Rabboni, emerge che questi si era impossessato della refurtiva ed era uscito dalla farmacia, venendo bloccato dal predetto corriere all'esterno di questa, dopo una breve fuga. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché attiene al merito della sentenza impugnata, contestando il ricorrente l'attendibilità dell'identificazione effettuata sulla base dell'abbigliamento indossato dal rapinatore.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, peraltro, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 L'es nsore Il Presidente Lujgiiq Imperiali Giovanna Verga DFPO