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Ordinanza — n. 16791/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement plea as waiver of recidivism and mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16791/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant had previously waived specific arguments regarding recidivism and general mitigating circumstances during the plea agreement. The defendant argued for a sentence reduction based on these waived points, but the court held that the new procedural law precludes such claims once a settlement is reached. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 444, 448 c.p.p.: Once a party waives specific grounds for appeal in a plea agreement, the Court of Cassation cannot entertain subsequent appeals challenging those same grounds, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement waiver recidivism application general mitigating circumstances Court of Cassation inadmissibility procedural preclusion imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di IRoma ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni cinque, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 25.333,00 di multa nei confronti di Milo Giuseppe in relazione al reato di cui agli artt.
Art. 444 cod. proc. pen.
In tale contesto, non v'è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in tema di circostanze attenuanti gene- riche, in quanto il calcolo della pena ha formato oggetto della pattuizione, per cui anche tale motivo di ricorso non è proponibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..
Art. 27 Cost.
Il giudice a quo risulta aver svolto verifica della congruità della pena patteggiata ai fini, la quale, nei limiti di cui all'art. 27 Cost., è adeguata rispetto a quella neces- saria in base al rito prescelto.
Art. 81, 110 cod. pen.
73 d.P.R. n. 309 del 1990
e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di IRoma ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
art. 27 Cost
Il giudice a quo risulta aver svolto verifica della congruità della pena patteggiata ai fini, la quale, nei limiti di cui all'art. 27 Cost., è adeguata rispetto a quella neces- saria in base al rito prescelto.
art. 444 cod. proc. pen
In tale contesto, non v'è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.
Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono
l'omessa disapplicazione della reci- diva, sia sotto il profilo della violazione di legge, sia ancor più del vizio di motivazione, non rientrando tale ipotesi in nessuna di quelle per le quali l'impugnazione è consen- tita (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 10/01/1977 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdatcreretise-erite-frerrti-7-- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di IRoma ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni cinque, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 25.333,00 di multa nei confronti di Milo Giuseppe in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e all'omessa riduzione delle circostanze atte- nuanti generiche nella massima estensione.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755;

Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Il giudice a quo risulta aver svolto verifica della congruità della pena patteggiata ai fini, la quale, nei limiti di cui all'art. 27 Cost., è adeguata rispetto a quella neces- saria in base al rito prescelto. In tale contesto, non v'è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. l'omessa disapplicazione della reci- diva, sia sotto il profilo della violazione di legge, sia ancor più del vizio di motivazione, non rientrando tale ipotesi in nessuna di quelle per le quali l'impugnazione è consen- tita (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in tema di circostanze attenuanti gene- riche, in quanto il calcolo della pena ha formato oggetto della pattuizione, per cui anche tale motivo di ricorso non è proponibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore residente Alds Esp i o Zit, er ao DEPOSITA