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Ordinanza — n. 16784/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug possession as vague, generic, and lacking specific factual engagement with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16784/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were manifestly unfounded, generic, and repetitive of previously rejected claims. The appellant failed to engage with the specific evidence regarding drug quantity and concealment methods used by the appellate court to establish trafficking intent. Consequently, the court upheld the lower court's conviction and penalized the appellant for the procedural failure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and assertive without specific engagement with the lower court's reasoning or evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds drug trafficking intent lack of specificity procedural dismissal ordinante nella promessa del fatto di un terzo verdetto di colpevolezza lesione al polso

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990
Questa Corte di legittimità, infatti, ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza n. 7191/2018
questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv.
Sez. 6, n. 44419/2008
272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv.
Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013
309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva de- stinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, De Rosa ed altro, Rv.
Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013
Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv.
Sez. 3, n. 43496 del 2/10/2012
254695; Sez. 3, n. 43496 del 2/10/2012, Romano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTI CARMELO nato a MESSINA il 23/01/1983 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 2406/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Carmelo Porti ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentando vizio motivazionale in punto di affermazione di re- sponsabilità, mancando a dire del difensore ricorrente elementi certi in relazione alla destinazione allo spaccio della droga caduta in sequestro e in punto di ecces- sività della pena, ritenuta troppo severa. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, riproponendo tout court dei motivi già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destina- zione allo spaccio, sottolineando come verso tale conclusione portassero non solo il rilevante quantitativo di droghe diverse caduto in sequestro, ma anche le moda- lità di occultamento dello stupefacente durante il trasporto.

Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget- tive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor- rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva- mente personale.

Questa Corte di legittimità, infatti, ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva de- stinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, De Rosa ed altro, Rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità pe- nale della detenzione dell'equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considera- zione della accertata incapacità economica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale; conf.

Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. N. 2406/2022 R.G. 254695; Sez. 3, n. 43496 del 2/10/2012, Romano, Rv. 253607) e, se come nel caso che ci occupa, è accompagnato da altri elementi costituire valida motivazione per escludere l'utilizzo dello stupefacente, in tutto o in parte, ad uso esclusiva- mente personale. Quanto al motivo in punto di dosimetria della pena lo stesso è inammissibile perché completamente generico ed aspecifico. Il ricorrente, a pag. 2 del ricorso, lo indica in rubrica, ma poi non lo sviluppa in alcun modo, operando a pag. 4 una richiesta ("...rideterminare in modo più consono con i fatti esposti la pena inflitta...") del tutto eccentrica rispetto a questa sede di legittimità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 Il Co igliere est nsore .1! Pres