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Ordinanza — n. 16783/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16783/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16783/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Lecce del 17 marzo 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato con cui De Nuccio Teodoro era stato condannato alla pena com- plessiva di anni sette, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 24.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 80,8256 di cocaina pari a 530,3 dosi, gr. 197,5 di marijuana pari a 178,6 dosi e gr. 17,8779 di eroina pari a 56,3 dosi).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, artt. 416 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16783/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il De Nuccio, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di moti- vazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina tossicodipendenza commisurazione della pena per stupefacenti abuso di sostanze infrazione grave alla lstup inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Il De Nuccio, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 133 cod. pen.
artt. 416 bis cod. pen
Al contrario, la commisurazione della pena base è stata correttamente giustifi- cata alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali anche specifici (per reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., e 74 d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE NUCCIO TEODORO nato a GALLIPOLI il 08/02/1957 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Lecce del 17 marzo 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato con cui De Nuccio Teodoro era stato condannato alla pena com- plessiva di anni sette, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 24.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 80,8256 di cocaina pari a 530,3 dosi, gr. 197,5 di marijuana pari a 178,6 dosi e gr. 17,8779 di eroina pari a 56,3 dosi).

2. Il De Nuccio, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di moti- vazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. In relazione all'unico motivo di ricorso, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, la commisurazione della pena base è stata correttamente giustifi- cata alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali anche specifici (per reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), del considerevole quantita- tivo di stupefacenti detenuti, dello strumentario in possesso del Nuccio, della somma di euro 3.310 sequestratagli, ritenuta provento di pregresse cessioni e della diversa tipologia di sostanze detenute.

Il ricorrente si limita a reiterare le argomentazioni già formulata dinanzi alla Corte di appello, la quale ha fornito un'adeguata ed esauriente risposta a tutte le doglianze, escludendo la prospettata ipotesi di spaccio meramente "domestico" ed, anzi, sottolineando il carattere continuativo dell'attività illecita e considerandola ben organizzata, di dimensioni tutt'altro che modeste e caratterizzata da un significativo grado di offensività.

2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo sposit e ,L genia S rra