Ordinanza — n. 16775/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 30 ottobre 2019, con cui Fall Pape era stato condannato alla pena complessiva di mesi nove di reclusione ed euro 800 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 337, 582-585 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16775/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente si limita a dolersi della presunta identità tra l'apparato argomenta- tivo della sentenza impugnata rispetto a quella di primo grado, senza però specificare sotto quale profilo la motivazione sarebbe viziata.2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL PAPE nato il 08/08/1988 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 30 ottobre 2019, con cui Fall Pape era stato condannato alla pena complessiva di mesi nove di reclusione ed euro 800 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 337, 582-585 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il Fall, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferi- mento al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. In relazione all'unico motivo di ricorso, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, la commisurazione della pena base è stata correttamente giustifi- cata alla luce del numero degli operanti soggetti passivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, del prolungato esercizio di violenza e delle conseguenze lesive sca- turite dalla stessa condotta in capo ai medesimi operanti e della negativa personalità dell'imputato; la spiegazione dell'entità degli aumenti di pena per la continuazione risulta altrettanto articolata ed esauriente.
Il ricorrente si limita a dolersi della presunta identità tra l'apparato argomenta- tivo della sentenza impugnata rispetto a quella di primo grado, senza però specificare sotto quale profilo la motivazione sarebbe viziata.2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore Aldo