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Ordinanza — n. 16774/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction for minor offense due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16774/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by El Mokhanet Aziz inadmissible, citing manifestly unfounded and non-specific grounds. The appellant argued for a 'minor offense' status under Article 73 of the Drug Law, but the court found his arguments lacked the necessary factual specificity required by law. Consequently, the lower court's decision to deny this status was upheld as legally sound and free from defects.

Regesto Legislator

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Art. 73, co. 5 DPR 309/1990; The recognition of a minor offense in drug cases requires a comprehensive assessment of qualitative and quantitative factors, where a single negative indicator can preclude the finding of minimal criminal offensiveness.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense Article 73 DPR 309/1990 minimal criminal offensiveness inadmissible appeal specificity of arguments imputazione per reati di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti registrazione clandestina di conversazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 73 co. 5 DPR 309/1990
El Mokhanet Aziz ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co.
Art. 2 D.L. n. 146 del 2013
309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L.
legge n. 10 del 2014
in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n.
legge 16.5.2014 n. 79
10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n.
decreto-legge 20.3.2014 n. 36
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Sez. U. n. 35737 del 24/06/2010, Rico
Sez. Un. n. 17 del 21/06/2000, Primavera
sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani
anche ex multis, sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv.
sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco
Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MOKHANET AZIZ nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 1739/2022 R.G. Motivi della decisione 1. El Mokhanet Aziz ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del per- ché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), sia con riferimento all'elevato numero di dosi singole droganti ricavabili (728 per l'hashish) che con riferimento alle modalità di occultamento, che indicano una con- siderevole professionalità nell'agire, confermata peraltro dall'esistenza dei prece- denti specifici dell'imputato (oltre che della considerevole quantità di denaro con- tante rinvenuta in casa, distinta in mazzette debitamente occultate, per il cui pos- sesso l'imputato in sede di convalida dell'arresto ha offerto una spiegazione per nulla attendibile, avendo sostenuto trattarsi del provento dell'attività di lavoro come imbianchino -pur non avendo la difesa prodotto documentalmente prova della percezione di redditi da lavoro- racimolati per il futuro acquisto di un'auto, quando per logica nessuno tratterrebbe in casa considerevoli risparmi anziché ver- sarli su un c/c bancario).

3. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando N. 1739/2022 R.G. priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'àp;3- te0eze in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quan- titativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al v. Q , riconoscimento dell'àptinehMte a diversita qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma i