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Ordinanza — n. 16771/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for failure to verify acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16771/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible regarding their plea bargain sentencing. The defendants argued that the trial court failed to verify statutory acquittal grounds and misclassified the crimes. The court ruled that such challenges are precluded because the law strictly limits cassation appeals against plea bargains to specific, narrow categories of legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals to the Court of Cassation against the sentencing pronouncement are inadmissible for alleged failure to verify acquittal grounds or non-manifest errors in legal qualification.

Parole chiave

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plea bargain appeals acquittal grounds verification cassation admissibility legal qualification error procedural preclusion imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Violazione di legge per omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Violazione di legge per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 81 cod. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Frosinone, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Pisani Gerardo e di Nadif Khalil, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Frosinone, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Pisani Gerardo e di Nadif Khalil, ai sensi dell'art. 444 cod.
artt. 81 cod. pen
pen., per il primo la pena complessiva di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro trentamila di multa e per il secondo la pena complessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro trentamila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Violazione di legge per omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PISANI GERARDO nato a FROSINONE il 17/03/1991 NADIF KHALIL nato il 22/06/1981 avverso la sentenza del 08/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONEderte-aau.tis.a_al udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Frosinone, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Pisani Gerardo e di Nadif Khalil, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il primo la pena complessiva di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro trentamila di multa e per il secondo la pena complessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro trentamila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 loro rispettivamente ascritti.

2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza. 2.1. PISANI (due motivi di impugnazione) 2.1.1. Violazione di legge per omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 2.1.2. Violazione di legge per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. NADIF (un motivo di impugnazione) Vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non proponibili in sede di legittimità.

4. Con riferimento al primo motivo di ricorso proposto da entrambi gli imputati, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto succes- sivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cas- sazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Pertanto, ogni doglianza in ordine all'esclusione della responsabilità degli impu- tati è preclusa.

5. Quanto al secondo motivo del ricorso del Pisani, va ricordato che, costituendo il patteggiamento un "negozio processuale", la possibilità di ricorrere per Cassazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto o di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputa- zione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Tali vizi non ricorrono nella fattispecie, perché i giudici di merito, con motivazione immune da censure, hanno adeguatamente illustrato la propria valutazione circa la complessiva gravità del fatto formulata sulla base degli elementi probatori acquisiti, con particolare riferimento all'elevato quantitativo della sostanza sequestrata e al ruolo ricoperto dall'imputato.

6. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore ' Il President