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Ordinanza — n. 16770/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because substantive grounds were removed by the 2017 procedural reform law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16770/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentence of leniency, arguing a lack of acquittal pronouncement, but this ground was no longer admissible after August 3, 2017. The court ruled that only specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, and penalty legality are now permissible for cassation appeals against leniency sentences.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 444 e ss. c.p.p.: Appeals against sentences of leniency filed after August 3, 2017, are admissible only for grounds concerning the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty and security measure, excluding substantive review of facts or evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentence of leniency procedural reform 2017 lack of acquittal pronouncement Article 610 paragraph 5bis verdetto di colpevolezza caso poco grave azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Legge 23.6.2017 n. 103
1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
art. 129 cod. proc. pen
deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESEZOBOR GERARD AMEJAYO nato il 10/01/1986 avverso la sentenza del 22/10/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA&aro avviSe udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 1602/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Esezobor Gerard Amejayo ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 Il C nsigliere es nsore esid te V o P Euu a Serrao) DEP