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Ordinanza — n. 16761/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16761/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16761/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SANTINO nato a VASTO il 22/07/2002 avverso la sentenza del 02/12/2021 del GIP TRIBUNALE di VASTOdat-e-aw.Lis udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; v E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Vasto, su concorde richie- sta delle parti, ha applicato a Bevilacqua Santino, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro diciottomila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16761/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Vasto, su concorde richie- sta delle parti, ha applicato a Bevilacqua Santino, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro diciottomila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione sanzione disciplinare dell'avvocato riesame dell'entità pena infrazione qualificata LStup ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Vasto, su concorde richie- sta delle parti, ha applicato a Bevilacqua Santino, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro diciottomila di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SANTINO nato a VASTO il 22/07/2002 avverso la sentenza del 02/12/2021 del GIP TRIBUNALE di VASTOdat-e-aw.Lis udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; v

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Vasto, su concorde richie- sta delle parti, ha applicato a Bevilacqua Santino, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro diciottomila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omessa verifica delle con- dizioni per accogliere la richiesta di patteggiamento.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore Dr della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore Aldo sposi 2v ''(.. DEPOSITATO IN CA r LERIA