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Ordinanza — n. 16760/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because plea bargain appeal reasons were exhausted by 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16760/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence by arguing the court failed to issue a separate acquittal order under Article 129. The court ruled that since the plea bargain request and its initial appeal occurred after August 3, 2017, only specific statutory grounds for cassation were permissible. Consequently, the argument regarding the missing acquittal order was excluded from the list of admissible review grounds.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.; Art. 1, comma 62, L. 23.6.2017 n. 103: Appeals against plea bargain sentences filed after August 3, 2017, are limited to specific statutory grounds, excluding challenges regarding the lack of a separate acquittal order.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility Article 610 c.p.p. plea bargain law 2017 acquittal order omission costruzioni non autorizzate violazione delle norme edilizie vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, comma 51, della legge 23.6.2017 n. 103
deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di prosciogli- mento ex art. 129 cod.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONDI PAOLO nato a DRONERO il 22/06/1973 avverso la sentenza del 02/08/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CUNEOdate=a2Lazikl~1-i; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 1286/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Paolo Simondi ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen.. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

3. Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello -come avvenuto nel caso che ci occupa- attinentéla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 igliere est sore enzo P DEPOSITATO IN CANCELLERIA