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Ordinanza — n. 16758/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16758/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16758/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMANI MOHAMED nato il 03/03/1967 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; -t N. 1179/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Hammani Mohamed ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo la mancanza di motivazione laddove non sono state ritenute sussistenti le condizioni per pronunciare una sentenza ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16758/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1179/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Hammani Mohamed ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo la mancanza di motivazione laddove non sono state ritenute sussistenti le condizioni per pronunciare una sentenza ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione impugnabilità di decisioni incidentali legittimazione a contestare licenza motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente, in poche righe, si limita ad affermare che la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione laddove il giudice del gravame del merito non avrebbe verificato l'innocenza dell'imputato o la sussistenza di condizioni per pro- nunciare una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMANI MOHAMED nato il 03/03/1967 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; -t N. 1179/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Hammani Mohamed ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo la mancanza di motivazione laddove non sono state ritenute sussistenti le condizioni per pronunciare una sentenza ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente, in poche righe, si limita ad affermare che la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione laddove il giudice del gravame del merito non avrebbe verificato l'innocenza dell'imputato o la sussistenza di condizioni per pro- nunciare una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P-tk, Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile'Ula sua assoluta genericità ed aspecificità. La motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità.

3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen, (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. N. 1179/2022 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 Il Co igliere este sore Vienzo P er ao DI7,70.":17ATO IN ,C C Eij.F.