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Ordinanza — n. 16757/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity and attempting to act as a fact-finding judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16757/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Domenico Scarpignato's appeal inadmissible for being manifestly unfounded and lacking specific legal arguments. The appellant argued that the lower court failed to value a specific alcohol test result and denied generic mitigating circumstances, but the Court found these claims merely assertive and repetitive of issues already properly addressed by the appellate court. The decision emphasized that the appellate judges correctly identified the third alcohol test as unreliable due to insufficient volume, and that denying mitigating circumstances based on the defendant's specific prior record was legally sufficient without needing to weigh every favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and substantive; the Court of Cassazione cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment for the lower court's reasoned decision on mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Court of Cassazione mitigating circumstances alcohol test reliability fact-finding limitation procedural economy risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo .

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPIGNATO DOMENICO nato a BRESCIA il 22/02/1986 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 1156/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Domenico Scarpignato ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla mancata valorizzazione dell'esito del terzo rilievo alcolimetrico, che aveva dato esito pari a 0,78 g/I, ancorchè lo strumento ripor- tasse la dicitura "volume insufficiente" e con un secondo motivo, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 4/3/2022 è stata poi depositata memoria a firma dell'Avv. Gianluca Savoldi, difensore dello Scarpignato, con cui si insiste per l'ammissibilità del ri- corso, con la conseguente riassegnazione ad altra Sezione, e per l'accoglimento dello stesso.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) hanno evidenziato che, a fronte di due prove\fra loro concor- danti, eseguite ad una distanza temporale di almeno cinque minuti, il diverso tasso alcolemico di 0,78 di cui alla terza prova appare chicbaramente condizionato dal volume insufficiente dell'espirato- Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

3. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto anche in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.N. 1156/2022 R.G. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, il precedente specifico a suo carico. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav