Ordinanza — n. 16752/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASR LASSAD nato il 03/05/1983 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; vP N. 948/2022 R.G. Motivi Oellzi decisione 1. Nasr Lessaci riccrre, a mezzo cel difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: a. con un primo n3otivo violazione de l'art. 192 cod. proc. pen. per erronea valutazione della prova e/c) vizio motivazionale in relazione all'af- fermazione di responsabilità, con particolare riferimento alla coincidenza tra l'utenza dello spacciatare e quella deil'imputato; b. con un secondo motivo che i motivi di appelio in punto di pena sarebbero stati completamente ignorati. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenz3 impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16752/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen.; non è ammissibile il motivo di ricorse in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. ben., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata> (così questa Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M. ; Rv, 274191-01; in conformità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567, Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Ger- manotta, Rv. 195306; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASR LASSAD nato il 03/05/1983 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; vP N. 948/2022 R.G. Motivi Oellzi decisione 1. Nasr Lessaci riccrre, a mezzo cel difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: a. con un primo n3otivo violazione de l'art. 192 cod. proc. pen. per erronea valutazione della prova e/c) vizio motivazionale in relazione all'af- fermazione di responsabilità, con particolare riferimento alla coincidenza tra l'utenza dello spacciatare e quella deil'imputato; b. con un secondo motivo che i motivi di appelio in punto di pena sarebbero stati completamente ignorati. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenz3 impugnata.
2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridica da, giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle arcorrennzioni poste a base della decisione im- pugnata. Peraltro, quantO,7cienunciata violaz:one dell'art 192 cod. proc. pen. va' ricor- dato il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio ade- risce.secondo cui la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabiAà, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett.
c) cod. proc. pen.; non è ammissibile il motivo di ricorse in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. ben., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata> (così questa Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M. ; Rv, 274191-01; in conformità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567, Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Ger- manotta, Rv. 195306; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare iogiza e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi cL legittimità. I giudici dei gravarne del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della riconduci- bilità a lui dell'utenza telefonica dello spacciatore operante nella zona di Reggio Emilia. Quanto alia doglianza in punto di pena, del tutto generica ed aspecifica, i giudici di appello hanno dato atto di avere fatto riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pere e di avere valutato l'elevato numero di cessioni e le modalità N. 948/2022 dell'azione, che hanno portato a definite la caratura criminale dell'imputato, pe- raltro gravato da plurimi precedenti specifici.
4. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 185 del 13.6.2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delie spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e concanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 Il Co sigliere es nsor