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Ordinanza — n. 16750/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16750/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded and lacked specific critical analysis of the lower court's decision. The appellant argued for a retrial regarding income disclosure and failed to provide concrete evidence contradicting the appellate court's findings on the legal elements of the offense. The court ruled that since the lower court's reasoning was logical and legally sound, the appeal could not be entertained without a substantive challenge to the facts or law.

Regesto Legislator

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Art. 522 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal declared inadmissible for manifestly unfounded grounds precludes the formation of a valid relationship of appeal, thereby barring the court from examining or declaring causes of non-punishability such as prescription.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissibility of appeal lack of specific criticism prescription of crime retrial necessity gravi addebiti penali promozione dell'accusa penale prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 522 cod. proc. pen.
violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. (e degli artt.
Art. 519 cod. pen.
Art. 521 cod. pen.
Art. 521bis cod. pen.
Art. 131bis cod. pen.
violazione di legge e vizio motivazio- nale in punto di elemento soggettivo del reato, di esclusione della causa di puni- bilità di cui all'art. 131bis cod.
Art. 95 D.P.R. 115/2002
Art. 603 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 522 cod. proc. pen
violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014
ritenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep, il 2015, Di Vincenzo, Rv.
Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013
Sez. 2, n. 3458 del 1/12/2005
Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013
Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013
Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv.
Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010
25774101; Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv.
Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000
pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005
217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv.
Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008
231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, N.
Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013
239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FENSORE FABIO nato a POTENZA il 13/04/1972 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; A N. 841/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Fabio Fensore ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo tre articolati motivi: a. violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. (e degli artt. 519, 521, 521bis cod. pen) assumendo che la condanna è intervenuta in relazione ad un fatto non contestatogli; b. violazione di legge e vizio motivazio- nale in punto di elemento soggettivo del reato, di esclusione della causa di puni- bilità di cui all'art. 131bis cod. pen. e di difformità tra capo d'imputazione e sen- tenza di condanna e sulla lamentata violazione del diritto di difesa, laddove gli sarebbe stato impedito di acquisire le prove richieste e di formulare le proprie richieste; c. violazione di legge per mancata assunzione delle testimonianze deci- sive di Olita Luisa e Fensore Gianluca.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata o, comunque, prendersi atto dell'intervenuta prescrizione del reato. Nei termini di legge è stata proposta memoria con motivi nuovi a firme dell'Avv. Alfonso Salvatore, nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'ammissibilità del ricorso e si insiste per l'annullamento senza rinvio, o in subor- dine con rinvio, della sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati, ivi compresi quelli nuovi di cui alla memoria, sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomen- tazioni poste a base della decisione impugnata.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno risposto a tutte le questioni oggi ripro- poste tout court. 2.1 Quanto al lamentato difetto di correlazione tra l'omissione descritta nel capo di imputazione e quella accertata in sentenza dal giudice, che ha ritenuto integrato il reato previsto dall'art.95 D.P.R. 115/02, in quanto il Fensore, nell'i- stanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha dichiarato, contraria- mente al vero, l'inesistenza di condizioni ostative, mentre risultava già condannato con sentenza della Corte di Appello di Potenza passata in giudicato il 17/06/2009 per i reati di cui all'art. 74 comma 1, e di cui al combinato disposto degli artt. 73 e 80 del D.P.R. 309/1990, il giudice del gravame del merito ha chiarito che si tratta N. 841/2022 R.G. di falsa attestazione, che si aggiunge alla condotta di omessa indicazione dei red- diti dei familiari che costituivano il nucleo familiare dell'imputato e di quello per- sonale, come specificamente contestata nel capo di imputazione, non contestata dall'imputato con l'appello e pienamente riscontrata dagli esiti degli accertamenti, nonchè oggetto di testimonianza resa all'udienza del 20/9/2018 da parte del teste Molfese Michele, vice brigadiere della Guardia di Finanza.

Tale teste - ricorda la sentenza impugnata- ha dichiarato che il Fensore, fino al mese di agosto 2012 era detenuto presso la Casa Circondariale di Melfi, ma inserito anagraficamente nella relativa famiglia di origine, residente a Potenza e composta da mamma e fratelli, di cui non si fa alcuna menzione nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato presentata 1'8/4/2014, nella quale non vengono indicati i redditi prodotti dai componenti del nucleo familiare del Fen- sor7pari ad euro 45.462,14 nell'anno 2012 e 25.056,60 nell'anno 2013.

La sentenza impugnata - va ribadito- prende atto che l'imputato non ha arti- colato in secondo grado alcuna specifica contestazione in ordine agli addebiti de- scritti nel capo di imputazione. E sul punto la motivazione della sentenza impu- gnata -con la quale il ricorrente non si confronta criticamente- opera un buongo- verno della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, Giglio, Rv. 263153; in termini, Sez. 4, ord. n. 17374 del 17/01/2006, Conte ed altro, Rv. 233957;

Sez. 4, n. 16160 del 08/02/2001, Crissantu, Rv. 218638; Sez. 4, n. 37992 del 17/09/2002, Lucchese, Rv. 223790 e la recente Sez. 4 n. 37006 del 10/04/2019, Castrignano, non massimata). 2.2. La sentenza impugnata, che a pag. 6 spiega correttamente perché non possa parlarsi nel caso in esame di errore sulla legge extrapenale,ha anche rite- nuto che la pluralità di omissioni e false attestazioni riscontrate nell'istanza di am- missione al patrocinio presentata dal Fensore appare incompatibile con il ricono- scimento della speciale tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., collocandosi, pertanto, nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse N. 841/2022 R.G. desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 2.3. La Corte territoriale ha anche ritenuto essere irrilevanti le circostanze sulle quali avrebbero dovuto deporre i familiari dell'imputato, in caso di rinnova- zione istruttoria, in quanto la determinazione degli stessi di non sostenere le spese legali del congiunto non elideva l'obbligo per il Fensore di indicare il reddito di ciascun componente del relativo nucleo familiare in occasione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, violazione sanzionata dal disposto dell'art. 95 del D.P.R. 115/2002.

E la sentenza impugnata si colloca, in proposito, nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha in più occasioni evidenziato la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. ritenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep, il 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556; Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 25696801;

Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 23339101) precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinno- vazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discre- zionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Coppola, Rv. 25989301;

Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 25774101; Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 24787201).

3. Né può porsi in questa sede, come invoca il ricorrente, la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, N. 841/2022 R.G. Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am