Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and procedural violation not punishable by nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded, lacking specific criticism, and repetitive of issues already resolved by the lower court. The appellant failed to adequately confront the appellate court's logical and legally correct reasoning regarding evidence and drug responsibility. Furthermore, the alleged violation of Article 192 of the Code of Criminal Procedure was rejected because such a procedural breach does not trigger statutory nullity or inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 co. 5 DPR 309/90; Art. 192 cod. proc. pen.: Appeals lacking specific critical analysis of the lower court's reasoning are inadmissible, and violations of procedural norms not explicitly sanctioned by the Code as grounds for nullity or inadmissibility cannot serve as valid grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFARELLA MANUEL nato a BOLOGNA il 12/09/1999 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; -4 N. 819/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Cafarella Manuel ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo inosservanza dell'art. 73 co. 5 DPR 309/90 per la mancata prova della destinazione a terzi dello stupefacente sequestrato e violazione dell'art.192 cod. proc. pen. in punto di affermata responsabilità. Chiede, pertanto, annul- larsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hd2onfutato la i tesi della destinazione dello stupefacente ad uso personale (cfr. pag. 2 della mo- tivazione). Peraltro, quanto denunciata violazione dell'art 192 cod. proc. pen. vè ricor- dato il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio ade- risce secondo cui la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett.
c) cod. proc. pen.i non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata >X (così questa Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; in conformità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Ger- manotta, Rv. 195306; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196).N. 819/2022 R.G.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 Il C sigliere estensore I Presiddite cenzo P- • 4-II enia S rra ^.() DEPOSITATO IN C