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Ordinanza — n. 16740/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16740/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16740/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA ORAZIO nato a ACIREALE il 25/05/1964 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 729/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Orazio Giuffrida ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'af- fermazione di responsabilità, al mancato riconoscimento dell'ipotesi di reato meno grave di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 e alla disposta confisca del danaro. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16740/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità, in quanto i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla respon- sabilità del prevenuto, ed in particolare della destinazione dello stupefacente al fine di cessione a terzi (pag. 2), dell'impossibilità di ricondurre la fattispecie all'ipo- tesi meno grave di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, in relazione al vasto inseri- mento nel mercato degli stupefacenti (pagg. 6-7) e della sproporzione patrimo- niale alla base della disposta confisca (pag. 3).

Parole chiave

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onere della prova carenza di credibilità oggettiva gravi addebiti penali corresponsabilità della vittima accertamento arbitrario dei fatti azione di responsabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA ORAZIO nato a ACIREALE il 25/05/1964 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 729/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Orazio Giuffrida ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'af- fermazione di responsabilità, al mancato riconoscimento dell'ipotesi di reato meno grave di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 e alla disposta confisca del danaro. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità, in quanto i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla respon- sabilità del prevenuto, ed in particolare della destinazione dello stupefacente al fine di cessione a terzi (pag. 2), dell'impossibilità di ricondurre la fattispecie all'ipo- tesi meno grave di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, in relazione al vasto inseri- mento nel mercato degli stupefacenti (pagg. 6-7) e della sproporzione patrimo- niale alla base della disposta confisca (pag. 3).

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente, genericamente, chiede una rilettura degli ele- menti di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione che è inammissibile perché trasforme- rebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 Il qensigliere estensore Il Presi ente E ehia rr o DEPOSITATO IN CAN LERI