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Ordinanza — n. 16737/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16737/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16737/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CRISTINA VINCENZO MOHAMED nato a PALERMO il 01/12/2000 avverso la sentenza del 19/02/2020 del TRIBUNALE di PALERMOciato-aguiso-aftelnrer udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Di Cristina Vincenzo Mohamed, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena complessiva dì mesi sei di reclusione ed euro milledue- cento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16737/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Di Cristina Vincenzo Mohamed, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena complessiva dì mesi sei di reclusione ed euro milledue- cento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale sostanze soggette a restrizione responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
pen., la pena complessiva dì mesi sei di reclusione ed euro milledue- cento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CRISTINA VINCENZO MOHAMED nato a PALERMO il 01/12/2000 avverso la sentenza del 19/02/2020 del TRIBUNALE di PALERMOciato-aguiso-aftelnrer udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Di Cristina Vincenzo Mohamed, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena complessiva dì mesi sei di reclusione ed euro milledue- cento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di respon- sabilità per i reati contestati.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggìamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Pertanto, ogni doglianza in ordine all'esclusione della responsabilità dell'imputato è preclusa.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consig