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Ordinanza — n. 16735/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16735/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16735/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE CARMELO nato a MESSINA il 07/08/1979 avverso la sentenza del 21/09/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Perugia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Basile Carmelo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16735/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Perugia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Basile Carmelo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena sanzione sproporzionata ammende per infrazione procedurale adeguamento della pena motivi di cassazione compensazione della differenza

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Perugia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Basile Carmelo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Peraltro, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE CARMELO nato a MESSINA il 07/08/1979 avverso la sentenza del 21/09/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Perugia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Basile Carmelo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione alla disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato Tota Gazmend.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Peraltro, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

Non si sottrae a tale regola anche l'ipotesi in esame di doglianza sul trattamento sanzionatorio derivante da presunta disparità di trattamento rispetto ad un coimpu- tato, principio d'altronde già affermato da questa Corte anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, che ha comportato un'ulteriore restrizione alle pos- sibilità di impugnazione di sentenza patteggiata (Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, R, Rv. 274091; Sez. 6, n. 24402 del 12/03/2008, Schifino, Rv. 240356).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ricor- rendo ragioni di esonero — al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore residénte Aldo sposito ecz cf9k. nia ,err . i DEPOSITATO I