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Ordinanza — n. 16734/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as prosecution dismissal is not appealable to Cassation but only to single-judge tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16734/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prosecution's dismissal order was not subject to Cassation review. The appellant, Sciales Maria, argued that further investigative acts, including an expert report on criminal responsibility, were required before dismissal. The court ruled that under the 2017 law, such dismissal orders are exclusively reviewable by a single-judge tribunal for specific procedural violations, not by the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 127, comma 5 c.p.p.: Prosecution dismissal orders issued after June 23, 2017, are not appealable to the Court of Cassation but must be challenged before a single-judge tribunal for formal contradiction violations.

Parole chiave

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prosecution dismissal appeal Court of Cassation jurisdiction single-judge tribunal review criminal procedure law 2017 formal contradiction rights motivi di cassazione opposizione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis cod. proc. pen.
103 non è ricorribile per Cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, di cui all'art.
Art. 127, comma 5 cod. proc. pen.
pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, di cui all'art. 127, comma 5, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 589 cod. pen
nel procedimento a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 589 cod. pen..
art. 410-bis cod. proc. pen
103 non è ricorribile per Cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018
(Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O.
Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018
273371; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O.in proc.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALES MARIA nato a PALAZZO ADRIANO il 08/03/1975 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 08/11/2021 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha rigettato l'op- posizione proposta da Sciales Maria avverso la richiesta di archiviazione del P.M. nel procedimento a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 589 cod. pen..

2. La Sciales, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamentando il mancato espletamento di ulteriori attività istruttorie, tra le quali, una perizia finaliz- zata all'accertamento delle responsabilità per la vicenda criminosa in esame.

3. In relazione all'unico motivo di impugnazione, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per Cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B, Rv. 273371; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O.in proc. Panzani, Rv. 272932).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CA CELI ERIA Oggi, . 9