Ordinanza — n. 16732/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova dell'8 aprile 2019, con cui Noli Enrico era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'artt. 116 C.d.S..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 649 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16732/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che il ricorrente sostanzial- mente si duole dell'affermazione di responsabilità penale per il reato di guida senza patente, qualora il precedente sia costituito da sanzione amministrativa divenuta de- finitiva, per cui quest'ultima assumerebbe rilievo penale in caso di recidiva nel bien- nio. Da ciò deriverebbe la violazione dei principi affermati nella sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia in ordine all'interpretazione dell'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e del principio del ne bis in idem cristallizzato nell'art. 649 cod. proc. pen..
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOLI ENRICO nato a BUSALLA il 22/06/1967 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova dell'8 aprile 2019, con cui Noli Enrico era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'artt. 116 C.d.S..
2. Il Noli, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., essendo stato punito il medesimo fatto con sanzione amministrativa; al riguardo, si richiama il principio di cui alla sen- tenza CEDU del 4 marzo 2014 - Grande Stevens c/ Italia, secondo cui ricorre un'ipo- tesi di ne bis in idem laddove la sanzione amministrativa divenuta definitiva sia af- flittiva divenendo de facto una sanzione penale. 2.2. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che il ricorrente sostanzial- mente si duole dell'affermazione di responsabilità penale per il reato di guida senza patente, qualora il precedente sia costituito da sanzione amministrativa divenuta de- finitiva, per cui quest'ultima assumerebbe rilievo penale in caso di recidiva nel bien- nio. Da ciò deriverebbe la violazione dei principi affermati nella sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia in ordine all'interpretazione dell'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e del principio del ne bis in idem cristallizzato nell'art. 649 cod. proc. pen..
Con corretto approccio ermeneutico la Corte territoriale ha escluso ogni collega- mento tra la fattispecie regolata dalla CEDU e la presente, in relazione alla quale il giudicato amministrativo rappresenta unicamente il presupposto per la configurabilità del reato, riferendosi a fatto diverso (seppur relativo ad analoga violazione) com- messo in precedenza; ha evidenziato, inoltre, che dal certificato penale emergeva un'altra condanna per reato analogo, per cui si verteva pacificamente nell'ipotesi di recidiva nel biennio, che conferisce rilievo penale alla condotta di guida senza pa- t tente.
2. Relativamente al secondo motivo di ricorso, sull'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e iI massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuci- foro, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata con riferimento ai parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., tra i quali i numerosi precedenti penali dell'imputato.
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione non è apparente; il ricorrente, d'altronde, non si confronta con l'ampio ed articolato apparato argomen- tativo di cui alla sentenza impugnata. Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore I Presid nte