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Ordinanza — n. 16731/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding plea bargain waiver of non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16731/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant had previously waived the right to contest non-prosecution grounds during the plea agreement. The appellant argued for a review of omitted non-prosecution causes, but the court held that the statutory power to settle penalties creates preclusive effects on the entire litigation process. Consequently, the court ruled that the defendant cannot later challenge issues they voluntarily relinquished to secure a lighter sentence.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; The power to settle penalties granted to the parties by the new Art. 599-bis c.p.p. not only limits the second-instance judge's cognizance but also has preclusive effects on the entire procedural development, including the legitimacy trial, rendering appeals regarding waived non-prosecution grounds inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain waiver non-prosecution grounds preclusive effect second instance appeal procedural preclusion traffico aggravato di stupefacenti aggravamento della pena rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro quarantamila di multa nei confronti di Do- minco Giuseppe in relazione al reato di cui agli artt.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.
Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero
273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMINCO GIUSEPPE nato a ACERRA il 05/01/1982 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMArateravviso—al4e-paili4.- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro quarantamila di multa nei confronti di Do- minco Giuseppe in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore I