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Ordinanza — n. 16728/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16728/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16728/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIB KHALID - C.U.I. 04UWFXD nato il 03/03/1985 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 423/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Saib Khalid ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo viola- zione di legge vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circo- stanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16728/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 04UWFXD nato il 03/03/1985 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 423/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Saib Khalid ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo viola- zione di legge vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circo- stanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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alibi obbligo di testimoniare false dichiarazioni senza giuramento omissione del difensore asserzione difendibile risposta alla petizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIB KHALID - C.U.I. 04UWFXD nato il 03/03/1985 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 423/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Saib Khalid ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo viola- zione di legge vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circo- stanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, il precedente penale e la pendenza giudiziaria a suo carico e la scarsa valenza dell'apporto collaborativo, non essendo stata fornita alcuna indi- cazione nominativa né altri elementi che potessero essere considerati realmente significative per le indagini in corso (cfr. pag. 3).

3. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dic- tum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvi- mento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).

Va anche ricordato che questa Corte di legitti- mità ha anche chiarito crin, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è le- gittima in tali casi la doppia valutazione dello stesso elemento (ad esempio la gra- vità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il ricono- scimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la conces- sione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011;

Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351) N. 423/2022 R.G.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 Il C DEPOSITATO