Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for post-plea agreement appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, who personally signed the appeal after August 3, 2017, sought to challenge a sentence applied following a plea bargain. The court ruled that post-plea agreements only permit appeals regarding the expression of will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the penalty, excluding general evidentiary or responsibility issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5bis c.p.p.; Art. 1, comma 62, L. 103/2017: Appeals against sentences following plea agreements are strictly limited to specific grounds regarding the will, correlation, qualification, and legality, excluding general evidentiary or responsibility claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARGITTO MIRKO FRANCESCO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 17/01/1988 avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdate-evviso—ditelrartir udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; A N. 238/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Largitto Mirko Francesco ricorre personalmente avverso la sentenza indi- cata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e pro- cessuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata prova della penale re- sponsabilità dell'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sotto- scritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
Peraltro, a far tempo dal 3/8/2017, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinenti all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen„ non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 Il C igliere est sore LLPresidente V nzo Pe.zJ. erto DEPOSITATO IN CA LE