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Ordinanza — n. 16721/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals by drug traffickers for lack of generic mitigating circumstances and excessive sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16721/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Raffaele Saracino and Ervis Jakupllari inadmissible regarding their conviction for drug trafficking. The appellate court had already provided adequate reasoning for denying generic mitigating circumstances due to the defendants' significant criminal conduct and for increasing the sentence based on continuation clauses. Consequently, the court ruled that the appeals were manifestly unfounded and ordered the defendants to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p. n. 3; The Court of Cassazione declares appeals inadmissible when the appellate court has provided adequate and logical reasoning for its decisions on sentencing and mitigating circumstances, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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drug trafficking conviction generic mitigating circumstances sentencing continuation clause inadmissible appeal procedural costs allocation commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 81 c.p. c.p.p.
In ordine, poi, agli aumenti di pena ex art. 81 cpv.
Art. 360 c.p.p. n. 3
Art. 136 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SARACINO RAFFAELE nato a BARI il 19/09/1997 JAKUPLLARI ERVIS nato il 30/12/1987 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MIENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/5/2021, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 22/7/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale Raffaele Saracino e Ervis Jakupllari erano stati giudicati colpevoli di delitti di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propongono ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento di pena a titolo di continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi risultano manifestamente infondati.

4. La Corte di appello, pronunciandosi sulle stesse questioni, ha infatti steso una motivazione adeguata, logica ed immeritevole di censura. 4.1. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, queste sono state negate in assenza di elementi positivamente valutabili (non potendosi valorizzare l'opzione per il rito abbreviato), non indicati neppure nelle impugnazioni in esame, a fronte di una condotta di spiccata rilevanza antigiuridica, alla luce della varietà delle sostanze stupefacenti e dei significativi dati ponderali, che ben si traggono dai capi di imputazione. 4.2. In ordine, poi, agli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. nei confronti del Saracino, la sentenza - ancora con argomento logico - ne ha sottolineato la piena adeguatezza; da confermare, peraltro, anche in relazione all'entità dell'aumento stesso, pari a soli sei mesi di reclusione, peraltro su pena base attestata sul minimo edittale pur a fronte di una condotta - capo 1) - di particolare portata criminale.

5. I ricorsi, dunque, debbono esser dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 siglier