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Ordinanza — n. 16715/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for illegal drug possession due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16715/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by El Attiq Yassine inadmissible without formalities. The defendant challenged the lower court's conviction for illegal drug possession, arguing a defect in reasoning regarding the dismissal of a specific exemption cause. The court rejected this claim as manifestly unfounded under the relevant procedural articles, ruling that the appeal could not be entertained.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing judgments filed after August 3, 2017, are inadmissible if the grounds are clearly unfounded or non-existent.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural defect drug possession sentencing judgment manifestly unfounded detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017, per indeducibílità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-is, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ATTIQ YASSINE nato il 07/12/1994 avverso la sentenza del 08/10/2021 del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIAclate-a414~4.14a-pagtii- udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 8.10.2021, il GUP/tribunale della Spezia, in esito alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., applicava a EL ATTIQ YASSINE la pena di 3 anni di reclusione ed euro 6.000 di multa, con il concorso di attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ed applicata la diminuente di rito, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di concorso in detenzione illecita, a fini di cessione a terzi, di oltre 5 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana, fatto commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione;

Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia vizio di motivazione, in relazione all'art. 129, c.p.p., in ordine all'accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento; Ritenuto che tale motivo è palesemente inammissibile e, in quanto tale può essere deciso senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017, per indeducibílità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-is, c.p.p. (cfr., tra le tante:

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Rv. 272014); Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 Il Consi bere estensore Il Presidente Ales Vito Di Nicola \FCA.‘ DEPOSITATO IN CAN