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Ordinanza — n. 16714/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of consent for appeal settlement under new procedural code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16714/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a settlement agreement reached in the appellate court. The appellant argued for a review of the conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, which the court ruled was a waived ground. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against settlement agreements are inadmissible if they concern waived grounds or conditions for acquittal not included in the agreed terms.

Parole chiave

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appeal settlement waived grounds acquittal conditions procedural admissibility Criminal Procedure Code ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Pertanto il motivo dedotto di mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Pertanto il motivo dedotto di mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIOLO GIANCARLO nato a BARI il 17/08/1975 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BARI Uac —t-C,avviso alle gaLti. udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto il motivo dedotto di mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. non è consentito. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amme